Ultima modifica: 22 Novembre 2017

Accesso Civico

E’ il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente nei casi in cui la Scuola  ne abbia omesso  la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale. Il diritto di accesso civico è disciplinato dall’art 5 del d.lgs. n. 33/2013.

 

Decreto legislativo n. 33/2013 – Art. 5 “Accesso civico“

1. L’obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i  medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

2. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va  presentata al responsabile della trasparenza dell’amministrazione obbligata alla pubblicazione di cui al comma 1 che si pronuncia sulla stessa.

3. L’amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell’informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero  comunica al medesimo l’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l’informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l’amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

4. Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere   sostitutivo di cui all’articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo, provvede ai sensi del comma 3.

5. La tutela del diritto di accesso civico è disciplinata dalle disposizioni di cui al decreto  legislativo 2 luglio 2010, n. 104, così come modificato dal presente decreto.

6. La richiesta di accesso civico comporta, da parte del Responsabile della trasparenza,  l’obbligo di segnalazione di cui all’ articolo 43, comma 5.

 

Dove rivolgersi: in segreteria con richiesta rivolta al dirigente scolastico in qualità di responsabile della trasparenza: Tel & fax: r.a. 0776728005 
Email: fric82300t@istruzione.it
PEC: fric82300t@pec.istruzione.it

  • Responsabile della trasparenza: il Dirigente scolastico Dott.ssa Marianna Stefania Ladisi
  • Recapiti telefonici: +39 0776 728005 int. 1
  • Caselle di posta elettronica istituzionale: PEO: mariannastefania.ladisi@istruzione.it

Nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale.

  • Titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta: il Dirigente dell’Ambito Territoriale Provinciale, Dott. Piergiorgio Cosi
  • Recapiti telefonici: centralino +39 0775 2996240 
  • Caselle di posta elettronica istituzionale: PEO:  piergiorgio.cosi@istruzione.it

Destinatari: Chiunque ha diritto di richiedere i documenti, le informazioni o i dati, la cui pubblicazione è obbligatoria ai sensi del Decreto legislativo n.33/2013, che le pubbliche amministrazioni hanno omesso di pubblicare nel sito istituzionale.

 

Requisiti: Non sono richiesti requisiti e la richiesta non deve essere motivata.

Termini di conclusione del procedimento: 30 giorni

Termini di presentazione: La richiesta si può presentare in qualsiasi momento dell’anno.

Documentazione: La richiesta può essere presentata sul modulo appositamente predisposto e presentata:

  • tramite posta elettronica all’indirizzo: fric82300t@istruzione.it 
  • tramite posta ordinaria all’indirizzo: Viale Manzoni s.n.c. 03031 Aquino
  • tramite fax al n. 0776720085 r.a.
  • direttamente presso gli uffici relazioni con il pubblico.

Modulistica:
Modello_di_istanza_accesso_civico

Descrizione del procedimento:
L’accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo di pubblicare ai sensi del decreto legislativo 33/2013, laddove abbiano omesso di renderli disponibili nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale.

L’accesso civico è un diritto che può essere esercitato da chiunque, è gratuito, non deve essere motivato e la richiesta va indirizzata al Responsabile della Trasparenza (il dirigente scolastico per le scuole).

Il Responsabile della Trasparenza, dopo aver ricevuto la richiesta, verifica la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione e, in caso positivo, provvede alla pubblicazione dei documenti o informazioni oggetto della richiesta nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzional, entro il termine di 30 giorni. Provvede, inoltre, a dare comunicazione della avvenuta pubblicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale. Se quanto richiesto risulta già pubblicato, ne dà comunicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale.

I dati pubblicati sono utilizzabili da chiunque.

La richiesta di accesso civico può essere presentata anche presso la segreteria scolastica o al responsabile del procedimento cui si riferiscono i dati o le informazioni richieste. In questo caso gli uffici che ricevono la richiesta devono trasmetterla immediatamente al responsabile della Trasparenza.

 

Tutela dell’accesso civico
Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico connessa all’inadempimento degli obblighi di trasparenza il richiedente può proporre ricorso al giudice amministrativo entro trenta giorni dalla conoscenza della decisione dell’Amministrazione o dalla formazione del silenzio.
Responsabile della trasparenza:
Dott.ssa Marianna Stefania LADISI

 

Normativa di Riferimento: